Ordinanza n. 243 del 1991

 

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ORDINANZA N. 243

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 418, secondo comma, e 419, quarto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Bisani Lamberto, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona ha, con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990, sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 418, secondo comma, e 419, quarto comma, del codice di procedura penale, assumendo che "entrambi i termini (rispettivamente di giorni trenta per celebrare l'udienza preliminare e giorni dieci per l'avviso alla difesa della data dell'udienza) appaiono sproporzionatamente troppo esigui e si tramutano in una inefficienza dell'udienza preliminare, che viene intasata quantitativamente e qualitativamente da un carico eccessivo di processi che snaturano la funzione di filtro selettore e di deflazione dibattimentale assegnata alla udienza stessa dal legislatore, violando l'art. 418 comma 2 l'art. 97 Cost. e l'art. 419 comma 4 l'art. 24 Cost. sul diritto di difesa, che compete in egual misura a tutte le parti, pubbliche o private che siano, essendo tra l'altro il difensore di ufficio ulteriormente penalizzato rispetto al difensore di fiducia per la causale specificamente indicata all'odierna udienza dalla parte";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, svolgendo argomentazioni estranee al presente giudizio;

Considerato che con entrambe le questioni il giudice a quo si limita a prospettare genericamente la eccessiva brevità dei termini stabiliti dalle norme denunciate richiedendo a questa Corte una inammissibile pronuncia additiva che provveda a rideterminarne la durata, così sostituendosi integralmente nelle scelte che vanno riservate al legislatore;

che la questione relativa all'art. 418, secondo comma, del codice di procedura penale difetta, altresì, del requisito della rilevanza, giacché la questione stessa è stata sollevata "all'esito della udienza preliminare" e, quindi, in uno stadio in cui la decisione di questa Corte risulterebbe del tutto priva di influenza nel giudizio a quo, avendo il rimettente già fatto applicazione della norma denunciata allorché ha fissato con decreto la data della udienza, giunta, ormai, al suo epilogo;

che, di conseguenza, entrambe le questioni debbono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 418, secondo comma, e 419, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 97 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.